LA PROCURA DAL CILE
Nel 1913 un nativo della Valbrevenna (Genova) emigrato a Tacna in Cile1, dove esercita l’attività di commerciante, rilascia procura generale al fratello rimasto in Italia.
Il documento è piccola testimonianza dei legami mantenuti tra chi ha portato la vita oltreoceano e i parenti italiani.
1 Località passata al Perù nel 1929.
Agenzia Consolare di Sua Maestà il Re
IN TACNA-ARICA
N°•71. –
PROCURA GENERALE
fatta dal Signor BANCHERO Arcangelo, In favore di BANCHERO Francesco.
Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d’Italia.
L'anno millenovecentotrodici, addì due del mese di Agosto, in Tacna, (Repubblica del Cile) e nella cancelleria Regia Agenzia Consolare d’Italia.
Dinanzi a noi, CAVALIER D. LANERI, Regio Agente Consolare a questa residenza in funzioni di notaio, autorizzato a redigere il presente atto dl procura generale con decreto del Regio Console in Valparaiso, in data dicianove1 Dicembre millenovecentotre, ed alla presenza dei Signori Monteverde Vittorio fu Giuseppe d’anni quarantuno, commerciante, e Peirano Angelo fu Agostino d’anni trentadue, commerciante, ambi cittadini italiani qui residenti, testimoni noti, idonei e richiesti fidefacentl della identità e capacità civile del comparente infrascritto.
Si è personalmente costituito il Signor BANCHERO ARCANGELO, fu Benedetto, di anni ventotto, nato a Valbrevenna, Provincia di Genova, commerciante e residente in questa città, e ci ha richiesto di stipulare il seguente atto pubblico, col quale detto signor Costituente ha nominato e nomina suo procuratore generale e speciale, in modo che una qualità all'altra non deroghi, il Signor BANCHERO Francesco, residente in Valbrevenna aI quale conferisce ogni più ampia facoltà di amministrare i beni d’ogni e qualsivoglia specie da esso Costituente posseduti e da possedere, sia in usufrutto che proprietà, sia per via di eredità e per qualunque altro titolo o ragione, niuna cosa esclusa o riservata; accettare con o senza benefizio d'inventario le eredità che a lui mandante fossero devolute; ripudiarle, far valere e difendere i diritti per ciò che a lui spettasse, sia in beni mobili che immobili ed interessi d'ogni sorta; prendere possesso, chiamare a rendiconto amministratori anteriori, cedere e concludere affittanze dl qualunque genere e durata; dividere, permutare e comprare, cedere, vendere mobili ed immobili; prendere a mutuo somme di denaro; ipotecare uno o più fondi stabili; far pagamenti, accettare donazioni, rilasciare e ritirare le opportune quietanze, col consenso alla radiazione, riduzione e surrogazione di qualunque ipoteca; comporre differenze, deferire, accettare e riferire giuramenti, ottenere sequestri ed altri atti conservativi a di esecuzione. nominare arbitri, riscattare fondi stabili, ritirare dagli uffici postali ed altri lettere e pieghi assicurati all'indirizzo di esso mandante, stipulare e firmare qualunque atto pubblico o privato; rappresentare il costituente in giudizio tanto come attore quale convenuto; nanti qualunque autorità giudiziaria, sia in prima che in seconda istanza; sostituire procuratori o causidici in qualunque delle facoltà del presente atto accordato, revocarli ed altri surrogarne, fermo restando il presente mandato principale, fare insomma quanto farebbe o far potrebbe esso mandante, promettendo d'avere un tutte per rato fermo e valido.
Del che Noi, Regio Agente Consolare richiesto, abbiamo rogato il presente atto pubblico di procura generala, scritto da persona di nostra fiducia, in foglio di due facciate.
Quest’atto fu da Noi letto e spiegato in presenza dai testimoni al comparente, il quale dopo averlo approvato e confermato, vi appone la sua firma, e venne quindi sottoscritto dai testimoni e da Noi, e munito del sigillo consolare.
Firmato: Arcangelo Banchero - Monteverde Vittorio - Peirano Angelo - Andrea D. Laneri
Per copia conforme all'originale.
Tacna, 2 agosto 1913
1 dicianove: così nel testo.